FONDO TURISMO 2017 – PROROGATI AL 31.12.2020 I TERMINI DI RENDICONTAZIONE

Con il DDL 99/2020 che all’art.2 comma 10, e al fine di far fronte alle conseguenze derivanti dal blocco delle attività a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19), i termini già fissati ai sensi dell’articolo 15 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2017, n. 090/Pres.  (Regolamento concernente i criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia – 4 – XII Legislatura – Atti consiliari in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), a valere sul Fondo per contributi alle imprese turistiche di cui all’articolo 38 della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l’incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 155 e 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), e in scadenza entro il 30 novembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019

 

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (GU. n.151 del 29 giugno 2019) prevede obblighi di pubblicazione per beneficiari di contributi, a partire da € 10.000,00.

La Legge stabilisce che i beneficiari di cui all’articolo 1, comma 125 devono pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni concernenti le concessioni di contributi/finanziamenti pubblici, ivi indicati, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente (a partire dal 2018).

soggetti beneficiari ai sensi del comma 125-bis, art. 1, L. n. 124/2017 – che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 c.c. –  devono pubblicarenelle note integrative del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni riguardanti i contributi/finanziamenti pubblici, già indicati nel citato comma 125, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni, espressamente intese e individuate dall’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n.165/2001 e dai soggetti di cui all’art.2-bis del D.Lgs. n.33/2013 (compresi quelli indicati in presenza delle condizioni previste al comma 3).

soggetti beneficiari che redigono il bilancio ex articolo 2435-bis c.c. (Bilancio in forma abbreviata) e quelli non tenuti a redigere la nota integrativa assolvono al relativo obbligo di pubblicazione, delle stesse informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 125 e 125-bis, L. n. 124/2017, comporta, a partire dal 1°gennaio 2020, delle sanzioni.

I commi 125-quater, quinquies e sexies concernono, rispettivamente, gli obblighi di pubblicazione riguardanti le erogazioni effettuate dalle amministrazioni centrali dello Stato, gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis, e gli obblighi di pubblicazione riguardanti le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, ex D.Lgs. n. 286/1998.

Il comma126 estende gli obblighi di cui all’art. 26 D.Lgs. n. 33/2013, anche in capo ad enti e società, controllati da amministrazioni dello Stato, con dovuta pubblicazione da effettuarsi nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa di bilancio, con previsione di relativa sanzione (pari a quanto erogato), in caso d’inosservanza degli stessi obblighi.

Gli obblighi di pubblicazione, di cui ai detti commi 125, 125-bis e 126, sussistono per importi a partire da € 10.000,00.

Si invitano tutti i soggetti comunque interessati a prendere conoscenza del testo, che qui si allega, come vigente e comprensivo delle modifiche effettuate nell’ambito dell’articolo 1, comma 125 e seguenti della Legge n.124/2017, concernenti gli obblighi di pubblicità da parte dei beneficiari di contributi/finanziamenti pubblici.

 

Legge n. 124/2017 come modificata. Testo coordinato

Beneficiari di cui all’articolo 1, comma 125

Trattasi di:

  1. associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell’Ambiente, ex art.13 L.n.349/1986;
  2. associazioni di consumatori e utenti rappresentative a livello nazionale, ex art.137 D.Lgs. n. 206/2005;
  3. associazioni, Onlus e fondazioni;
  4. cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri, ex D.Lgs. n. 286/1998.

Beneficiari di cui all’articolo 1, comma 125-bis

Articolo 2195 c.c. “Imprenditori soggetti all’obbligo di registrazione“

Sono soggetti all’obbligo di registrazione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

  • un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
  • un’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
  • un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
  • un’attività bancaria o assicurativa;
  • altre attività ausiliarie delle precedenti.

Art. 2435-bis c.c. “Bilancio in forma abbreviata“

Le società, che non abbiamo emesso titoli  negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio  in forma abbreviata nei casi previsti dal citato articolo.

Contributi/finanziamenti pubblici

Per contributi e finanziamenti pubblici si intende: sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Pubbliche amministrazioni/soggetti erogatori

A titolo meramente indicativo si richiamano, quali soggetti erogatori:

  • le amministrazioni statali, quelle degli altri enti territoriali, e dei loro consorzi e associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali, locali;
  • gli enti pubblici economici e gli ordini professionali, le società in controllo pubblico ex lege, quelle controllate o partecipate alle condizioni previste, le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a euro 500.000 e attività finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell’ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell’organo di amministrazione o d’indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;
  • i soggetti con esercizio di funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

 

Sanzioni

In particolare: (dall’1.01.2020) una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, di almeno euro 2.000, e la sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. In caso di ulteriore inottemperanza, decorsi i 90 giorni di cui all’art. 125-ter della stessa legge, l’applicabilità della sanzione di restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti

 

COMUNICAZIONE IMPORTANTE:  PROROGA TERMINI DI  RENDICONTAZIONE

Ai sensi di quanto previsto all’art.1 c. 3 della LR 5/20  dd. 1 aprile 2020

I termini di utilizzo, di ammissione delle spese e di rendicontazione di incentivi regionali, comunque denominati, stabiliti ai sensi delle discipline di settore con scadenza dal 23 febbraio al 30 giugno 2020, sono prorogati al 30 novembre 2020 e possono essere ulteriormente prorogati, con provvedimento amministrativo dell’autorità concedente, su istanza motivata del beneficiario.

Articolo di prova

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